Rinegoziare un Mutuo a Tasso Fisso

1RINEGOZIARE IL MUTUO Rinegoziare un Mutuo a Tasso FissoGrazie alla possibilità di rinegoziare un mutuo a tasso fisso, la trasformazione del debito non comporta la stipula di un nuovo contratto, ma allunga quello iniziale. Interessi detraibili da conto accessorio.

I contribuenti che hanno rinegoziato un mutuo possono detrarre gli interessi passivi legati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’abitazione principale anche se vengono corrisposti o derivano da un conto corrente accessorio, nel limite massimo di 4mila euro.

La risoluzione n. 43/E dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile inquadra il corretto trattamento fiscale degli interessi passivi maturati sul conto di finanziamento acceso per mantenere fissa la rata di un mutuo variabile, prorogando il rapporto di debito con la banca.

In sintesi la rinegoziazione, prevista da una convenzione firmata nel 2008 da Abi e ministero dell’Economia e delle Finanze, trasforma l’originario mutuo a tasso variabile (che dev’essere stipulato prima del 29 maggio 2008) in un prestito a rata fissa, ritardando la sua scadenza.

La differenza tra la rata dovuta in base al piano di ammortamento iniziale stabilito con la banca e quello rinegoziata viene addebitata su un altro conto, il conto di finanziamento accessorio, appunto.

Questo costituisce per il cliente un debito nei confronti dell’istituto di credito e, quindi, può produrre interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene tenendo conto del tasso di interesse fisso a dieci anni, maggiorato di uno spread massimo di 0,50 punti percentuali, e quello previsto dal contratto, come calcolati alla data di rinegoziazione.

Ma c’è un dubbio da chiarire: gli interessi legati al conto accessorio sono detraibili oppure no? Al quesito formulato dall’Abi, l’Agenzia risponde chiarendo che la rinegoziazione ha le stesse finalità del contratto di mutuo: comprare, costruire o ristrutturare l’abitazione principale. In questo caso, secondo l’articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del Tuir, i contribuenti possono detrarre dall’imposta lorda il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati per mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati per l’acquisto o la costruzione dell’immobile da adibire ad abitazione principale.

Le garanzie già iscritte per il prestito rinegoziato valgono anche per il rimborso del debito risultante alla data di scadenza del mutuo, proprio perché rinegoziazione e vecchio contratto di mutuo nascono dalla stessa finalità. Pertanto anche il conto accessorio è garantito da ipoteca, così come quello per il quale il Fisco prevede la detrazione.

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