Mutuo: Rinegoziazione del Tasso Fisso
Detraibili gli interessi anche sul mutuo rinegoziato del tasso fisso. Gli interessi maturati sul conto di finanziamento accessorio soddisfano i requisiti previsti dal Tuir.
Con la Risoluzione 12/04/2011, n. 43/E ha chiarito l’applicazione della norma che prevede la detraibilità dall’Irpef degli interessi passivi legati all’acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione della prima casa di abitazione ai casi in cui il contribuente abbia usufruito della possibilità di rinegoziare il mutuo, prevista dall’art. 3 del D.L. 93/2008, convertito in legge dalla L.126/2008.
In applicazione di questa norma è stata stipulata una Convenzione tra l’Abi ed il Ministero dell’economia delle finanze, la quale prevede la possibilità di trasformare il mutuo a tasso variabile in mutuo a rata fissa e durata variabile, mediante la corresponsione da parte del mutuatario di una rata fissa di ammontare predeterminato, risultante dall’applicazione all’importo ed alla scadenza originari del mutuo del tasso di interesse risultante dalla media dei tassi di interesse applicati nel 2006. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originario e quello che risulta per effetto della rinegoziazione viene addebitata su un altro conto, denominato «conto di finanziamento accessorio», il quale rappresenta per il mutuatario un debito nei confronti della banca, produttivo di interessi.
Proprio su questi interessi verte il documento di prassi in esame, il quale chiarisce che anch’essi risultano detraibili ai fini Irpef ai sensi dell’art. 15, lettera b) del D.P.R. 917/1986 (Tuir). Quest’ultima norma prevede la detrazione dall’imposta lorda del 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti, rispettivamente, per l’acquisto e la costruzione dell’unità real estate da adibire ad abitazione principale, entro il limite massimo di 4.000 Euro.
L’Agenzia delle Entrate è giunta a queste conclusioni basandosi sul fatto che gli interessi passivi maturati sul conto di finanziamento accessorio soddisfano i requisiti previsti dal citato art. 15, lettera b), del Tuir, in quanto sono riferibili ad un mutuo per l’acquisto della prima casa di abitazione ed inoltre sono garantiti da una ipoteca real estate.
A cura di Anna Carbone
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