Rata del Mutuo a Tasso Fisso: un Diritto

3LA RATA FISSA UN DIRITTO Rata del Mutuo a Tasso Fisso: un DirittoÈ ora possibile su una rata del mutuo ottenere un tasso fisso ed eventualmente concordare l’allungamento del piano di rimborso in modo da ridurre il peso della rata.

Oggi le famiglie hanno una possibilità in più per rinegoziare il proprio finanziamento e passare al fisso, bloccando cioè a un valore certo l’esborso mensile fino alla fine del piano di ammortamento. La rinegoziazione era per le banche una facoltà a meno che non fosse prevista per contratto: il mutuatario poteva richiederla, ma la sua richiesta poteva essere respinta allo sportello oppure vedersi assegnare condizioni poco vantaggiose.

Invece in base alle norme contenute nel Decreto Sviluppo la facoltà diventa diritto: di richiedere la rinegoziazione alla banca; di ottenere un tasso prefissato ed eventualmente di concordare l’allungamento del piano di rimborso del mutuo in modo da ridurre il peso della rata. L’agevolazione non sarà a vantaggio di tutti, ma soltanto dei meno abbienti. Il mutuo non deve essere stato in origine superiore ai 150mila euro, mentre la richiesta deve arrivare da famiglie che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30mila euro e non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate.

Più in generale, le disposizioni si applicano a finanziamenti ottenuti per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni che abbiano tasso variabile e rata variabile per tutta la durata del contratto (sono quindi esclusi i prestiti a rata costante o a tasso misto), compresi quelli accesi per le seconde case e quelli che nel frattempo sono stati cartolarizzati dalla banca.

Il Decreto stabilisce peraltro una scadenza temporale, visto che le richieste dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2012. Contiene inoltre una serie di aggiustamenti in materia di surroga.

Chi si presenterà allo sportello potrà ottenere il passaggio a un mutuo che abbia una rata fissa calcolata (a meno che le banche non intendano concedere condizioni migliori) in base al minore tra il tasso Irs a 10 anni e quello di scadenza pari alla durata residua del mutuo o, in mancanza, alla scadenza precedente. A questo dovrà poi essere aggiunto uno spread (il ricarico abitualmente praticato dalle banche per la remunerazione del rischio) pari a quello del mutuo originale. Se per esempio mancano ancora 20 anni al termine del rimborso, il mutuatario con un tasso Euribor aumentato dell’1% otterrà un tasso Irs a 20 anni aumentato dell’1%. L’allungamento potrà invece essere richiesto per un periodo massimo di cinque anni e a patto che la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non superi i 25 anni.

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