Sicurezza in condominio: la videosorveglianza
La deliberazione con cui si decide di installare un impianto di sicurezza di videosorveglianza deve essere presa dall’intero condominio.
Le dimensioni del complesso condominiale possono favorire l’ingresso di estranei al condominio e possibili aggressioni a scopo di rapina, atti vandalici a spazi privati e condominiali. La sorveglianza potrebbe essere effettuata dagli inquilini stessi dell’edificio o dalle attività commerciali ivi presenti. Ma nei condomini di medie-grandi dimensioni la sorveglianza effettuata dai condomini è difficilmente attuabile in quanto l’alto numero di persone presenti nel medesimo edificio diminuisce, o addirittura annulla, il grado di controllo reciproco.
Una soluzione ottimale per la sicurezza è la videosorveglianza. Tuttavia l’impianto di videosorveglianza deve essere conforme alle normative oggi in vigore. Inoltre occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono cioè essere attivati solo quando altre misure siano realmente insufficienti o inattuabili (sistemi di allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi, ecc.)
Il diritto alla privacy non esclude a priori l’adozione di misure efficaci a garantire la sicurezza e l’eventuale accertamento dei fatti illeciti, ma dispone che ciò deve svolgersi conformemente al recente Codice in materia di dati personali, non violando la riservatezza dei cittadini.
Sono diversi i parametri normativi che devono essere adottati a seconda che il sistema di videosorveglianza sia adottato dalla collettività condominiale o dal singolo inquilino.
Nel primo caso la videosorveglianza sarà pienamente soggetta alle norme dettate dal Codice della privacy, compresi gli obblighi di comunicazione e le sanzioni previste.
Nel secondo caso, pur non essendo applicabili le predette norme, è comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, ex art. 615-bis c.p.: cioè l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa di immagini relative ad aree condominiali comuni o antistanti l’abitazione di altri condomini.
Il condominio è un luogo di incontri e di vite in cui i singoli condomini non possono sopportare, senza il loro consenso, un’ingerenza nella loro riservatezza anche se per la sicurezza di chi video-riprende.
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