Di dott. Hannes Kofler, LL.M. · Questo articolo è stato verificato sotto il profilo fiscale e legale il 23 luglio 2026 dal dott. Hannes Kofler, dottore commercialista e revisore legale in Alto Adige · Scopri di più sul revisore · Prossima revisione programmata: 23 luglio 2027 · Lettura: 5 minuti
Avvertenza. Questo articolo ha finalità esclusivamente informative di carattere generale. Non costituisce consulenza legale, fiscale, in materia di immigrazione, di mutui o di investimenti. Le norme italiane variano in base al comune, alla tipologia di immobile, allo status dell’acquirente e alle circostanze personali, e cambiano nel tempo. Prima di firmare un contratto, versare una caparra, esercitare un’opzione fiscale o effettuare un investimento, rivolgetevi — a seconda dei casi — a un notaio, un avvocato, un commercialista, un consulente del credito o un avvocato specializzato in immigrazione.
Le imprese e gli imprenditori individuali che intendono investire in Italia possono beneficiare di diverse agevolazioni fiscali. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) è pari al 24% (oltre all’IRAP regionale, di norma al 3,9%). Sono inoltre disponibili un credito d’imposta per ricerca e sviluppo, il regime Patent Box e la procedura di interpello sui nuovi investimenti.
1. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo (Credito d’imposta R&S)
Obiettivo: incentivare gli investimenti in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Come funziona il regime
- Per il 2026 è previsto un credito d’imposta pari al 10% delle spese ammissibili per attività di ricerca e sviluppo, con un massimale di 5 milioni di euro per anno e per beneficiario.
- L’aliquota è garantita per legge fino al 2031.
- Per le attività di design e ideazione estetica è prevista per il 2026 un’aliquota anch’essa del 10%, con un massimale di 2 milioni di euro annui.
- Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (modello F24), in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di sostenimento dei costi.
- La relazione tecnica asseverata e la certificazione contabile sono condizioni obbligatorie per la fruizione.
Chi può beneficiarne: tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore e dalle dimensioni, incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti.
Il cumulo con il Patent Box è in linea di principio possibile, purché l’agevolazione complessiva non superi i costi effettivamente sostenuti.
2. Patent Box
Obiettivo: incentivare gli investimenti nello sviluppo e nello sfruttamento di beni immateriali.
Beni immateriali agevolabili: software protetto da copyright, brevetti, disegni e modelli, purché utilizzati nell’attività d’impresa.
Come funziona il regime
- È prevista una maggiorazione della deducibilità fiscale pari al 110% dei costi di R&S qualificati riferibili ai beni immateriali agevolabili.
- Esempio: 100 euro di costi generano una deduzione fiscale complessiva di 210 euro (100 euro di costi effettivi + maggiorazione del 110%).
- Il beneficio fiscale che ne deriva è pari a circa il 30,69% dei costi agevolati (calcolato su IRES al 24% + IRAP al 3,9%).
- L’agevolazione viene calcolata e fruita direttamente in dichiarazione dei redditi (in autoliquidazione), senza necessità di ruling preventivo.
- In presenza di idonea documentazione tecnica opera il meccanismo di penalty protection, che tutela da sanzioni in caso di successiva contestazione.
- I costi di R&S sostenuti fino a 8 periodi d’imposta precedenti al rilascio/registrazione della privativa possono beneficiare retroattivamente della maggiorazione (meccanismo di recapture).
Chi può beneficiarne: imprese, imprenditori individuali e altri enti titolari di reddito d’impresa che svolgono attività di R&S — anche tramite terzi —, incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti in Paesi con un effettivo scambio di informazioni fiscali con l’Italia.
Determinante è la qualità della documentazione tecnica di supporto, dalla quale dipende, in caso di contenzioso, l’operatività della penalty protection.
3. Interpello sui nuovi investimenti (Advance Tax Ruling)
Obiettivo: ottenere una risposta vincolante dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale di un piano di investimento rilevante in Italia e della sua attuazione.
Requisiti
- Il piano di investimento deve essere realizzato in Italia.
- Deve avere ricadute occupazionali significative e durature.
- Il valore dell’investimento deve essere pari ad almeno 15 milioni di euro.
Chi può presentare istanza
- società di capitali italiane ed estere e altri soggetti residenti, anche se controllati da soggetti non residenti
- società ed enti non residenti di qualsiasi tipo, indipendentemente dalla presenza di una stabile organizzazione in Italia
- imprenditori individuali ed enti non commerciali, limitatamente alle eventuali attività commerciali svolte
- persone fisiche ed enti non commerciali che intendono effettuare un investimento in una società target italiana (asset deal o share deal)
- fondazioni bancarie e organismi di investimento collettivo del risparmio (anche non residenti in Italia, purché soggetti a vigilanza nello Stato di residenza)
- gruppi di società e aggregazioni di imprese
Effetti della risposta: la risposta vincola l’Agenzia delle Entrate in relazione al piano di investimento come concretamente descritto, finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto. Gli atti amministrativi difformi dalla risposta sono nulli. Le eventuali attività di controllo nei confronti degli investitori devono essere coordinate con la struttura che ha reso la risposta.
Procedura: l’istanza può essere presentata a mano, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) alla competente Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate a Roma. Il termine di legge per la risposta è di 120 giorni.
In sintesi
| Strumento | Vantaggio chiave 2026 |
|---|---|
| Aliquota IRES | 24% |
| Credito d’imposta R&S | 10% delle spese, garantito fino al 2031 |
| Patent Box | Maggiorazione del 110% dei costi (autoliquidazione, senza ruling) |
| Interpello nuovi investimenti | Investimento minimo 15 mln €, risposta vincolante |
Riferimenti normativi
- Credito d’imposta R&S: art. 1, commi 198–209, Legge n. 160/2019, da ultimo modificata dalla Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026); decreto attuativo del MIMIT del 26 maggio 2020 (mimit.gov.it)
- Regime Patent Box: art. 6, Decreto-legge n. 146/2021 (convertito nella Legge n. 215/2021), modificato dalla Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pagina «Patent box – I benefici» dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)
- Interpello sui nuovi investimenti: art. 2, Decreto legislativo n. 147/2015, modificato dall’art. 8, commi 6–7, Legge n. 130/2022; pagina «Interpello sui nuovi investimenti» dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)
Normativa aggiornata a luglio 2026. Prima dell’applicazione al caso concreto si raccomanda una verifica sulla versione vigente delle norme citate, poiché in particolare le aliquote fissate annualmente (credito d’imposta R&S, credito d’imposta design) possono subire modifiche.
Quali di questi strumenti siano applicabili a un concreto piano di investimento in Italia va valutato caso per caso con un commercialista qualificato.